Adempimenti burocratici per aprire un e-commerce
Oggigiorno è quasi più facile che si decida di acquistare sul web piuttosto che nel negozio sotto casa. Sono diversi i commercianti che, oltre ad una sede fisica, decidono di aprire un e-commerce, per vendere i loro prodotti on-line.
In questo articolo parlerò di cavilli burocratici da seguire per aprire un e-commerce in regola e non avere problemi legali.
Il primo requisito al quale non si scampa nemmeno per gli ecommerce è ovviamente la Partita Iva. Se non la si possiede non si può aprire alcun e-commerce.
Per avviare un’attività di commercio elettronico al dettaglio (BtoC) cioè rivolta al consumatore finale, nel caso in cui tu abbia già un negozio reale, ma non di prodotti alimentari, è necessario come primo passo informare il Comune.
La comunicazione va inoltrata: nel caso di ditta individuale al tuo Comune di residenza, nel caso di società al Comune dove ha sede legale la tua attività. La comunicazione avviene attraverso il modello COM6BIS, che va richiesto al proprio Comune o alla propria associazione di categoria.
Una volta che lo avrai compilato in triplice copia, devi protocollarlo di persona in Comune (non è soggetto a bollo) o inviarlo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Ad ogni copia va allegata una fotocopia del documento di identità del o dei firmatari. Una copia resta all’Ufficio Commercio del Comune, una rimane a te e la terza la devi consegnare al tuo commercialista che provvederà all’invio telematico alla Camera di Commercio – Ufficio del Registro delle Imprese – della provincia a cui appartieni, non prima che siano trascorsi trenta giorni (del cosiddetto “silenzio assenso”), pena il pagamento di una pesante sanzione amministrativa.
Per abbreviare i tempi della burocrazia abbiamo puoi presentare personalmente il modello alla Camera di Commercio, ma devi farlo per via telematica.
Permessi, fonti e tipologie.
Anche nel commercio elettronico, secondo il ministero, devono essere distinte due diverse tipologie di attivit: la vendita all’ingrosso e quella al dettaglio, definite dall’art. 4, 1 comma, lettere a) e b), d. lgs. 114/98. Quando si tratta di vendita al dettaglio, il commercio elettronico, essendo effettuato “tramite altri sistemi di comunicazione”, rientra nelle “forme speciali di vendita” (art. 18 d. lgs. 114/98). Perci, l’avvio dell’attivit di vendita al dettaglio online va comunicato al comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, oppure la sede legale, con l’indicazione del possesso dei requisiti di accesso all’attivit (elencati all’art. 5 d. lgs. 114/98) e del settore merceologico. L’attività può essere iniziata trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune. La violazione di queste disposizioni punita con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 22 (da lire 5 milioni a lire 30 milioni delle vecchie Lire).
In caso di esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio, possibile utilizzare un solo sito Internet, purch ai due tipi di commercio vengano destinate due aree distinte, in modo da non indurre in confusione il potenziale acquirente. Il ministero coglie anche l’occasione per precisare che il decreto 114/98 non si applica agli intermediari, quali gli agenti di commercio e gli agenti di affari in mediazione, n alle attivit di vendita occasionali.
Alcune guide utili.
Il negozio telematico di Andrea Lisi
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