Riconoscimento professionale per i Grafici? Se ne parla in parlamento!
Approvato già in prima lettura, e messo al tortuoso iter burocratico, l’atto di legge che prevede il riconoscimento professionale per tutte le professioni non tutelate da un ordine e non protette (grafici, fisioterapisti etc). Un atto che vuole tutelare i clienti nella scelta del professionista al quale si affidano e alle categorie non protette di venire finalmente riconosciuti.
Nel testo presentato all’assemblea legislativa si legge:
“La presente proposta di legge mira pertanto ad istituire un sistema di regole che vada a vantaggio non soltanto delle professioni, che attraverso il riconoscimento ufficiale da parte dello Stato potranno operare quali soggetti giuridici ed organizzarsi in modo tale da garantire migliori standard qualitativi, ma anche della competitività del sistema e del cittadino consumatore, destinatario delle prestazioni fornite dai «nuovi» professionisti sulla base di un processo formativo certificato.
Il doppio livello di tutela trova legittima collocazione in un quadro generale caratterizzato dalla libera iniziativa economica, sancita dall’articolo 41 della Costituzione, e dalle regole che presiedono al libero mercato.”
“L’intento che sottende alla presente proposta è perciò quello di superare l’impasse in cui il legislatore si è trovato nelle passate legislature, dovuta al legame tra i progetti di legge per la riforma delle professioni ordinistiche e la regolamentazione delle nuove professioni. Tale impasse è stata solo di recente interrotta dal decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sulla qualifiche professionali, che all’articolo 26 ha individuato tra i soggetti ammessi alle piattaforme comuni anche le associazioni delle professioni non riconosciute, secondo una impostazione basata sul sistema di tipo «aperto».
Il sistema di tipo «aperto» è caratterizzato dall’estensione della legittimazione allo svolgimento delle attività professionali, basata sull’attestazione e la certificazione delle competenze, e della conseguente organizzazione della rappresentanza su base associativa, mediante strutture di diritto privato.”
Saranno riconosciute le professioni di cui all’articolo 1 della proposta (tutte le professioni per cui non sia stata espressamente prevista la riserva di legge a favore delle professioni intellettuali di cui all’articolo 2229 del codice civile, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative), che hanno connotazione tipica di interesse diffuso, risultante da uno specifico fondamento teorico-pratico, dalla diffusione nel mercato nazionale e dalla rilevanza economica e sociale.
Il riconoscimento sarà analiticamente motivato e dovrà indicare espressamente le ragioni e gli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione, nonché, sentite le forme aggregative delle associazioni di cui all’articolo 7 della Legge, stabilire i requisiti necessari per l’esercizio della professione.
L’attestato di competenza, al fine di garantire la tutela del cittadino consumatore, ed in conformità alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, con il quale si attesta il possesso dei prescritti requisiti professionali, l’esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento e la tenuta di un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione stessa.
L’attestato potrà essere rilasciato sia dalla singola associazione sia dalle forme aggregative disciplinate dall’articolo 7 e dagli organismi di certificazione delle persone accreditate dal Sistema nazionale per l’accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione (SINCERT). Le stesse associazioni dovranno poi definire i requisiti che gli iscritti dovranno possedere ai fini del rilascio dell’attestato di competenza, tra i quali rientreranno, in particolare: l’individuazione di livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di specifici percorsi formativi; la definizione dell’oggetto della professione e dei relativi profili professionali ed infine la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell’esercizio della professione.
Attendiamo fiduciosi, seguirò in prima persona questa vicenda e troverete aggiornamenti sulla nostra community!
Francesco
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